Convenzione del Viticoltore Vinificatore Indipendente

 

  1. Il Viticoltore - Vinificatore:
    1. s’impegna a coltivare la vite e vinificarne i frutti sotto sua responsabilità, nella propria cantina o in quella di un membro dell’associazione.
    2. è autorizzato ad acquistare uve provenienti dalla stessa regione di produzione (per il cantone Ticino è inclusa anche la Mesolcina) per una proporzione inferiore al 10% del potenziale produttivo delle superfici che gestisce con la sua azienda.
  2. In caso di catastrofe climatica o crittogamica verranno applicate le misure prese dalle autorità locali.
  3. La sezione locale dell’Associazione può effettuare verifiche in merito all’adempimento ed al rispetto delle disposizioni della presente “Convenzione”.
  4. Il sottoscritto membro ha il diritto di utilizzare il simbolo dell’Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori.

 

[Convenzione accettata all’assemblea generale il 26 marzo 2024 a Würenlingen]